BHW Bausparkasse

Informative alla clientela

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all’8 agosto 2021, hanno colpito il territorio delle provincie di Como, Sondrio e di Varese.

 

Oggetto


Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 23 settembre 2021, n. 798 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1 ottobre 2021 - è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 218 dell’11 settembre 2021 - con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 3 luglio all’8 agosto 2021 nel territorio delle Provincie di Como, Sondrio e di Varese.

In particolare, l’Art. 8 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento, costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.

 

Effetti della sospensione delle rate dei mutui a privati e aziende


La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui dovrà essere richiesta entro il giorno 01/12/2021.

Per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, sarà possibile richiedere la sospensione fino alla ricostruzione, all' agibilità o all' abitabilità dell’immobile e comunque non oltre il 26/08/2022 (data di cessazione dello stato di emergenza):

  1. dell'intera rata
    ovvero
  2. della sola quota capitale

di cui all’operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con BHW Bausparkasse Ag, Succursale italiana.

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

 

Modalità di richiesta della sospensione e tempi di accoglimento


I Clienti - titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici - interessati dovranno inviare la richiesta per la sospensione dal pagamento delle rate in forma scritta all’indirizzo info-italia@bhw.de.

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.